Art. 2.
(Princìpi dell'ospedalizzazione domiciliare).

      1. Al fine di assicurare il pieno successo del programma sono stabiliti i seguenti

 

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criteri specifici e indispensabili di identificazione dei pazienti:

          a) presenza di malattia grave con imminente pericolo di vita, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1;

          b) necessità di trattamenti specialistici, quali terapia specifica, terapia complementare o terapia di supporto;

          c) non autosufficienza;

          d) disagio ad accedere alle strutture sanitarie;

          e) ambiente abitativo e familiare idoneo;

          f) consenso informato.

      2. L'ospedalizzazione domiciliare è attivata su richiesta del paziente o della sua famiglia, sentito il parere del medico di base o del medico del reparto ospedaliero presso il quale il paziente è in cura.
      3. Il paziente al quale è proposta l'ospedalizzazione domiciliare è libero di rifiutarla; il paziente ha il diritto di scegliere, nel pieno rispetto della dignità professionale e dei codici deontologici e delle risorse disponibili, i sanitari di fiducia che devono assisterlo.
      4. Il trattamento a domicilio ha luogo mediante l'impiego di personale specializzato e specificamente addestrato allo scopo, con la collaborazione dei medici di base e dei medici ospedalieri che hanno già avuto in cura il paziente. L'ente preposto deve garantire la presenza continuativa a domicilio di un sanitario, anche in condizioni di emergenza, ovvero un servizio di pronto soccorso, nonché assicurare tutti i servizi indispensabili e propri di un ospedale, anche di carattere specialistico.
      5. La responsabilità nella gestione dei pazienti assistiti in regime di ospedalizzazione domiciliare spetta al medico incaricato a tale fine.
      6. I medici operanti a tempo pieno nell'ambito del programma e senza altre mansioni private o pubbliche devono possedere i titoli comprovanti l'esperienza specifica nell'assistenza dei malati in fase terminale. A tale scopo sono istituiti

 

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presso il Ministero della salute e presso gli assessorati regionali competenti in materia di sanità appositi elenchi approvati dalle commissioni di esperti del settore di cui all'articolo 3, comma 5.
      7. La presente legge non si applica alle forme di trattamento domiciliare erogate a pazienti non rispondenti ai criteri di cui al comma 1, che continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente.